Scheda carburante addio – dal 1 luglio 2018

Scheda carburante addio – dal 1 luglio 2018

categorie : Normativa

Cosa cambierà facendo benzina dal 1° Luglio 2018?

Per detrazioni e deducibilità, la legge di Bilancio n. 205/2017 del 2018 impone ai titolari di partita IVA l’utilizzo di strumenti elettronici per pagare i rifornimenti di benzina e gasolio.

Con l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale, la legge di Bilancio 2018 introduce alcune misure finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. Le disposizioni in esame puntano a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi. Gli operatori interessati dovranno sin d’ora adoperarsi per farsi trovare pronti quando le nuove regole entreranno in vigore.

Nonostante la legge sia immediatamente in vigore, per espressa previsione del provvedimento stesso, viene introdotta una fase transitoria affinché gli interessati possano dotarsi degli strumenti necessari per darvi attuazione: le nuove disposizione in materia, pertanto, si applicheranno a partire dal 1° luglio 2018.

Scheda carburante addio

In sostanza, a partire da luglio di quest’anno, i rifornimenti di carburante relativi a operazioni a favore di imprese e professionisti (titolari di partita IVA), dovranno essere obbligatoriamente certificati tramite emissione di fattura elettronica e obbiligheranno a pagare esclusivamente tramite carte di credito, debito o bancomat i rifornimenti di benzina e gasolio. Solo per i rifornimenti effettuati nei confronti di privati consumatori, invece, sarà ammessa la non certificazione fiscale delle operazioni.

Quindi a partire dal 1° luglio 2018 e a seguito delle modifiche introdotte dal comma 922, art. 1 della Legge di Bilancio 2018, solo il pagamento avvenuto con gli strumenti elettronici e documentato con la fattura elettronica emessa dal benzinaio, consentirà al titolare di partita IVA di contabilizzare fiscalmente le proprie spese carburante e dedurle dal reddito.

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Riferimenti e norme

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di Bilancio 2018 – oltre ad abrogare, con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2018, la scheda carburante, a decorrere dalla medesima data, con l’art. 1:

  • comma 917, ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • comma 920, ha integrato l’art. 22, terzo comma, del decreto Iva, che prevede «Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla» con il seguente nuovo periodo «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica»;
  • comma 921, al D.P.R 21 dicembre 1996, n. 696, riguardante le norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ha modificato il comma 1, lettera b), dell’art. 2, che, quindi, espressamente dispone «Non sono soggette all’obbligo di certificazione (ricevuta fiscale o scontrino fiscale, n.d.r.) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione»;
  • comma 922, all’art. 164 del Tuir, ha inserito il comma 1-bis che recita: «Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»;
  • comma 923, all’art. 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto Iva, ha aggiunto il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

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